Art. 10.
(Protezione dei monumenti e dei complessi insediativi storici).

      1. Ai monumenti e ai complessi insediativi storici individuati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, o sottoposti a restauro scientifico dal piano regolatore generale, deve essere assicurata una adeguata protezione dal traffico e dalla sosta al fine di consentirne la conservazione e la fruizione, tramite la sistematica inclusione in zone pedonali.